IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 maggio  2000,  recante  «Individuazione  dei  beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  per  l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
salute umana e sanita' veterinaria»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
13 novembre  2000,  recante  «Criteri di riparto e riparto dei beni e
delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da
trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di salute umana e sanita' veterinaria»;
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 dicembre   2000   di   trasferimento   dei   beni,  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative da trasferire per
l'esercizio  delle  funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 gennaio  2002,  recante «Rideterminazione delle risorse finanziarie
da  trasferire  alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di salute umana e sanita' veterinaria»;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica
per  il  coordinamento  delle  attivita'  inerenti all'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Considerato  che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992
ineriscono   a  spese  obbligatorie  per  le  quali  si  e'  ritenuto
necessario  procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie
individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio  2000,  sulla  base  dei  dati  relativi  alle pratiche per
indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
    Considerato  che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari
alla determinazione del costo della funzione «a regime»;
    Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla
rideterminazione  delle  risorse in materia di salute umana e sanita'
veterinaria;
    Sentita  l'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    Acquisito,  in  data  22 maggio  2003, il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
    Acquisito,  in  data  2 luglio  2003, il parere della commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
    Sentiti  il  Ministro  della  sanita', il Ministro della funzione
pubblica,   il   Ministro  per  gli  affari  regionali,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
    1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 maggio  2000, decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 dicembre  2000  citati  in  premessa, le
risorse  finanziarie  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite dal
decreto  legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono
integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.