IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di riparto e riparto dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di salute umana e sanita' veterinaria»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2002, recante «Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992; Considerato che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari alla determinazione del costo della funzione «a regime»; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita' veterinaria; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito, in data 22 maggio 2003, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali; Acquisito, in data 2 luglio 2003, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 citati in premessa, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.